In un procedimento penale, la parte civile, la parte offesa, anche se non costituita parte civile, gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi da reato, intervenute a norma degli articoli 93 e 94 del c.p.p. possono presentare richiesta motivata al Procuratore Generale affinchè proponga impugnazione di sentenze di primo e secondo grado.
I soggetti sopra indicati ovvero i loro difensori muniti di procura speciale.
Gratuito
Istanza in carta semplice con allegata copia del documento di identità
I tempi del provvedimento dipendono dalla scadenza del termine previsto per l’eventuale impugnazione, pertanto, si raccomanda di provvedere con congruo anticipo al deposito della richiesta di cui all'articolo 572 del c.p.p..
Infatti, alla luce del Protocollo sottoscritto da questo ufficio, in particolare con riferimento alle sentenze di primo grado, è previsto che il Procuratore Generale, ove intenda proporre appello, debba previamente acquisire la acquiescenza del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 593 bis c.p.p., invitandolo a comunicare nei successivi sei giorni, le sue determinazioni in ordine all'esercizio del potere di impugnazione.
Il Procuratore Generale, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.