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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo - Ministero della Giustizia

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo

RICHIESTE DI IMPUGNAZIONE EX ART. 572 C.P.P.

COS’È

In un procedimento penale, la parte civile, la parte offesa, anche se non costituita parte civile, gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi da reato, intervenute a norma degli articoli 93 e 94 del c.p.p. possono presentare richiesta motivata al Procuratore Generale affinchè proponga impugnazione di sentenze di primo e secondo grado.

 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I soggetti sopra indicati ovvero i loro difensori muniti di procura speciale.

 

 

COME SI RICHIEDE DOCUMENTI NECESSARI

  • Invio per posta certificata all'indirizzo: depositoattipenali.pg.palermo@giustiziacert.it
  • Invio per posta raccomandata all'indirizzo: Procura Generale della Repubblica di Palermo - sezione Affari Penali - piazza Vittorio Emanuele Orlando n.1 - cap. 90138 - Palermo;
  • Deposito dell'istanza (redatta in carta semplice) e degli eventali documenti a sostegno della stessa, nonché copia del documento di identita dell'istante, presso la segreteria Affari Penali, piano 1° Palazzo di Giustizia - stanze nn. 32 e 33
  • Per le istanze avanzate dai difensori: Portale Deposito Atti Penali (PDP). 

COSTI

Gratuito

MODULISTICA

Istanza in carta semplice con allegata copia del documento di identità

TEMPI

I tempi del provvedimento dipendono dalla scadenza del termine previsto per l’eventuale impugnazione, pertanto, si raccomanda di provvedere con congruo anticipo al deposito della richiesta di cui all'articolo 572 del c.p.p..

Infatti, alla luce del Protocollo sottoscritto da questo ufficio, in particolare con riferimento alle sentenze di primo grado, è previsto che il Procuratore Generale, ove intenda proporre appello, debba previamente acquisire la acquiescenza del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 593 bis c.p.p., invitandolo a comunicare nei successivi sei giorni, le sue determinazioni in ordine all'esercizio del potere di impugnazione. 

Il Procuratore Generale, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

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