Diritti forfettizzati per rilascio di copia atti e documenti processuali su supporto diverso da quello cartaceo
L’art. 269 bis del DPR 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 815 della legge di Bilancio 2025, ha stabilito nuovi criteri di calcolo per gli importi dovuti in caso di rilascio o trasmissione telematica di copie di atti e documenti in formato diverso da quello cartaceo.
In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa, nel caso di richiesta da parte di soggetti legittimati, di trasmissione telematica di documentazione o atti contenuti nel fascicolo processuale è dovuto il diritto forfettizzato di € 8,00 per la trasmissione a mezzo p.e.o., p.e.c o portale di atti e documenti sia nativi digitali che digitalizzati e di € 25,00 nel caso riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD).
Rimane peraltro pienamente consentito in attesa della piena operatività del fascicolo informatico il rilascio di copia cartacea con pagamento dei diritti dovuti secondo il sistema di calcolo previsto per le copie cartacee.