L'accesso agli atti è il diritto di visionare e ottenere copia di atti amministrativi, con richiesta motivcata, disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n.184.
Con il D.M. del Ministero di Giustizia n.115 del 25.1.1996 <<regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso>> sono individuate specifiche categorie di atti sottratti all’accesso.
All'Uffico spetta la valutazione delle richieste e rilascio, agli aventi diritto, di informazioni e/o copie attinenti documentazione amministrativa conservata presso l’ufficio.
Cittadini interessati
Richiesta verbale o scritta presso le Segreterie competenti, piano 1° In caso di istanza formale:
A mezzo posta:
Al'istanza occorre allegare copia della carta di identità ed inserire nell'oggetto della mail: "Richiesta di accesso civico generalizzzatro". L'istanza deve contenere l' individuazione del documento oggetto di accesso e la prova dell’interesse personale alla conoscenza dell’atto
Gratuito l'esame dei documenti, il rilascio copia è subbordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve disposizioni vigenti im materia di bollo.
Da 30 a 180 giorni dalla presentazione dell’istanza